Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale
Art. 1 (Finalita’)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce e promuove, nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualita’, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varieta’, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.
2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varieta’ e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integratesi nell’agroecosistema del Friuli Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.
3. Possono, altresì’, essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varieta’, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.
Art. 2
(Registro volontario regionale)
1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono, e’ istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varieta’, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all’articolo 1.
2. Il registro di cui al comma 1 e’ tenuto dall’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA).
3. L’iscrizione nel registro volontario regionale e’ gratuita ed eseguita a cura dell’ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 3. L’iscrizione avviene su iniziativa dell’ERSA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonche’ di singoli cittadini. Alla domanda d’iscrizione e’ allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica. Il materiale iscritto nel registro volontario regionale puo’ essere cancellato dall’ERSA, previo parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 3, quando non sussistano piu’ i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per la tenuta del registro volontario regionale e per l’iscrizione in esso delle specie e varieta’ di cui all’articolo 1. Il regolamento prevede:
a) l’organizzazione del registro secondo modalita’ che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto piu’ possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
b) che le accessioni di cui all’articolo 1, comma 1 (specie, razze, varieta’, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni), per essere iscritte nel registro volontario regionale, devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entita’.
Art. 3
(Commissioni tecnico-scientifiche)
1. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.
2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e’ composta dal Direttore regionale dell’agricoltura che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, nominati dalla Giunta regionale.
3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale e’ composta dal Direttore regionale dell’agricoltura che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale, nominati dalla Giunta regionale.
4. Le Commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni. Ai componenti le Commissioni e’ riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 80 e il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennita’ di missione, come previsto dalla vigente normativa regionale.
5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte dall’ERSA, attraverso un proprio funzionario appositamente designato.
Art. 4
(Rete di conservazione e sicurezza)
1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, iscritte nel registro volontario regionale di cui all’articolo 2, si attuano mediante la costruzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall’ERSA, cui possono aderire enti pubblici e privati, nonche’ produttori singoli e associati.
2. La rete si occupa della conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all’articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e il miglioramento.
3. Relativamente alle specie minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono vendere una modica quantita’ delle sementi e degli animali da loro prodotti, stabiliti per ogni singola entita’ al momento dell’iscrizione nel registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì’, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.
Art. 5
(Banca del germoplasma)
1. Al fine di garantire la conservazione ex situ delle accessioni di cui all’articolo 1, comma 1, per breve, medio e lungo periodo, viene istituita la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l’Universita’ degli studi di Udine.
2. Le attivita’ di conservazione e gestione ex situ del germoplasma presso la BaGAV devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.
Art. 6
(Tutela della biodiversita’ forestale)
1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dalla Direzione regionale delle foreste.
2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l’elenco.
3. La Direzione regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e puo’ effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, a imprenditori singoli o associati o a vivaisti, afinche’ ne curino l’accrescimento.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalita’ e i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.
5. La Regione promuove, attraverso la Direzione regionale delle foreste, la costituzione di arborei per la produzione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati.
Art. 7
(Programmi d’intervento)
1. La Regione, mediante appositi programmi d’intervento, stabilisce le attivita’ e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale; determina, altresi’, i criteri d’accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalita’ di attuazione.
2. Con i programmi d’intervento di cui al comma 1 la Regione:
a) favorisce le iniziative, pubbliche e private, che tendono a conservare la biodiversita’ autoctona e a diffondere la conoscenza e le innovazioni per l’uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela e’ garantita dalla presente legge;
b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;
d) promuove e sostiene la divulgazione, la formazione e l’informazione relative alla conoscenza della biodiversita’ agricola e forestale;
e) diffonde l’uso e la valorizzazione dei prodotti derivanti dalle razze, varieta’, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.
3. I programmi d’intervento sono attuati dall’ERSA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della Direzione regionale dell’agricoltura.
Art. 8
(Norme finanziarie)
Per le finalita’ previste dall’articolo 3, comma 4, e’ autorizzata la spesa di euro 5.164,57 per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Per le finalita’ previste dall’articolo 5, comma 1, e’ autorizzata la spesa di euro 51.645,69 per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.2.06.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 – Servizio delle produzioni vegetali – spese correnti – con la denominazione “Contributi all’Universita’ degli studi di Udine per l’istituzione e gestione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)” e con lo stanziamento di euro 51.645,69 per l’anno 2002.
Per le finalita’ previste dall’articolo 6, e’ autorizzata la spesa di euro 46.481,12 per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 4.5.23.2.1121 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, alla funzione obiettivo n. 4 – programma 4.5 – rubrica n. 23 – spese di investimento – con la denominazione “Tutela della biodiversita’ forestale”, con riferimento al capitolo 3152 (2.1.210.3.10.11) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 23 – Servizio per la gestione delle foreste regionali – con la denominazione “Spese per la costituzione e la gestione degli arborei per la promozione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati” e con lo stanziamento di euro 46.481,12 per l’anno 2002.
Per le finalita’ previste dall’articolo 7, e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 154.937,07 per l’anno 2002, di cui euro 51.645,69 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione dele risorse genetiche autoctone vegetali e di euro 103.291,38 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali, a carico dell’unita’ previsionale di base 11.5.61.1.437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6805 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 – Servizio degli affari amministrativi e contabili – spese correnti – con la denominazione “Contributi all’ERSA per l’attuazione dei programmi d’intervento riguardanti la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale” e con lo stanziamento di euro 154.937,07 per l’anno 2002.
5. All’onere complessivo di euro 258.228,45 per l’anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall’unita’ previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
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