Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti
connessi al diritto d’autore.
Entrata in vigore del decreto: 9/5/1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, recante attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprieta’ intellettuale ;
Considerata la necessita’ di emanare disposizioni integrative dell’art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell’Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali;
EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1.
1. All’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e’ aggiunto il seguente comma:
“3-bis. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE). Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.
– Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, reca attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprieta’ intellettuale. L’art. 17 di detto decreto inserisce l’art. 171-ter nella legge n. 633/1941 (per il testo si veda in nota all’art. 1) .
– La direttiva 92/100/CEE e’ pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992.
– La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (legge comunitaria per il 1993) . L’art. 1, comma 5, cosi’ recita: “5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo’ emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4” .
– L’art. 6, comma 1, della medesima legge cosi’ recita: “1. La disposizione dettata dall’art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489”.
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