Legge 20 novembre 1970, n. 962, Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l’invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all’uso esclusivo dei ciechi, nonche’ tutti gli atti inerenti, sono esenti da ogni imposta e tassa.
Art. 2.
L’effettiva utilita’ dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO – PRETI – GAVA
Visto, il Guardasigilli: REALE